Statuto

ART. 1 – Denominazione, sede e durata.
E’ costituita l’Associazione denominata “Archivio Architetto Cesare Leonardi”.
L’Associazione ha sede in Modena, Viale Emilio Po n.134.
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo eventuale scioglimento deliberato dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dall’ART. 8 del presente statuto. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, purchè avvenga all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2 – Scopi e finalità.
L’ Associazione “Archivio Architetto Cesare Leonardi” è un ente senza scopo di lucro nato per conservare e valorizzare l’archivio privato e le opere dell’architetto Cesare Leonardi.
L’Associazione si propone di inventariare, catalogare, archiviare, divulgare il materiale presente nell’archivio privato dell’architetto Leonardi e di promuovere sul territorio iniziative culturali riguardanti i temi dell’architettura, dell’urbanistica, del design, della fotografia e dell’arte quali campi fondamentali dell’attività dell’autore.

 ART. 3 – Patrimonio e forme di contribuzione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • contributi dei Soci;

  • beni acquistati o pervenuti da privati o Enti Pubblici;

  • contributi e donazioni da parte dei “Sostenitori dell’Associazione” (Enti Pubblici e soggetti privati);

  • proventi derivanti dall’organizzazione di mostre ed iniziative culturali, dalla vendita di volumi pubblicati dall’Associazione, da consulenze, da prestazione di servizi compatibili con gli scopi dell’associazione e con gli articoli del presente statuto;

  • partecipazione a progetti culturali finanziati di Enti Pubblici o soggetti privati.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale entro il 30 settembre di ogni anno. Trascorso tale termine i Soci non in regola con il pagamento perdono il diritto di voto fino all’avvenuto versamento della quota associativa. I Soci morosi possono mettersi in regola pagando le quote arretrate dovute, più un’eventuale mora il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo insieme con l’ammontare delle quote associative.
La partecipazione sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunchè dall’Associazione.
La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
E’ fatto espresso divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questo non sia imposto dalla legge.
Gli eventuali utili conseguiti al termine dell’esercizio o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Con riferimento all’archivio privato dell’architetto Leonardi si precisa che:

  • l’associazione avrà facoltà di consultare, catalogare, divulgare i materiali dell’archivio privato sulla base di accordi stipulati in forma scritta con il proprietario Cesare Leonardi o con gli eredi legittimi.

  • l’associazione non ha facoltà di cedere ad alcun titolo i materiali presenti nell’archivio.

ART. 4 – Gli organi dell’Associazione.

  1. Gli organi dell’Associazione sono:

    • l’Assemblea dei Soci

    • il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente e dal Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci.
1) I soci sono obbligati:
• ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
• a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione
• a versare la quota associativa di cui al presente articolo

2) I soci hanno diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
• a partecipare all’assemblea con diritto di voto
• ad accedere alle cariche associative

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 6 – L’assemblea dei soci.
Possono essere Soci sia persone fisiche che giuridiche private interessate agli scopi dell’Associazione per le finalità descritte nell’ART. 2 senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci è costituita da persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell’Associazione per le finalità descritte nell’ART. 2. L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione. Vi intervengono tutti i soggetti iscritti nel Registro dei Soci alla data di convocazione della stessa. Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e può avere la delega scritta di un altro Socio solamente. L’Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano all’osservanza tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci su iniziativa del Presidente stesso o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo.
In ogni caso la base associativa (nella misura di 1/10 dei soci così come previsto dall’Art.20 del Codice Civile) ha diritto di richiedere ed ottenere la convocazione delle assemblee.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
1) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
2) approvare il programma delle attività culturali;
3) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
4) deliberare le modifiche dello Statuto;
5) deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea occorrono in prima convocazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno dalla prima.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti e/o rappresentati con delega scritta salvo quelle elencate ai punti 4 e 5 di questo articolo, per le quali occorre la maggioranza dei tre quarti (3/4) e non è ammesso il voto per delega. Non sono considerati validi e quindi esclusi dal computo i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

 

ART. 7 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo uscente possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo delibera la quota associativa annuale, l’ammissione di nuovi Soci, l’esclusione dei soci come stabilito dall’art. 7 e ha facoltà di nominare un Comitato Tecnico Scientifico e Organizzativo a supporto e indirizzo delle attività culturali dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e sovrintende all’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei conti e predispone il bilancio che è annualmente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le cariche direttive sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 8 – Esclusione Soci.
Può essere escluso il Socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o che danneggi l’immagine dell’Associazione. Può essere escluso il Socio che non paghi la quota associativa per due (o più) anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del Socio.
Sul reintegro o la riammissione del Socio delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

ART. 9 – Modifiche statuarie e scioglimento dell’Associazione.
Qualsiasi modifica alla norme del presente statuto deve essere deliberata a maggioranza dai tre quarti (3/4) dei componenti dell’Assemblea dei Soci.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci. Non è ammesso il voto per delega relativamente alla deliberazione di modifiche statuarie e di scioglimento dell’Associazione.
Con la deliberazione di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci, contestualmente e con la stessa maggioranza (tre quarti dei soci), nomina un liquidatore, che provvederà al pagamento dell’eventuale disavanzo, al saldo del bilancio e alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative oppure a fini di pubblica utilità o per attività educative ed assistenziali, secondo la delibera dell’Assemblea dei Soci che ne ha deciso lo scioglimento.
In ogni caso il patrimonio costituente l’Archivio rimarrà in piena disponibilità del proprietario Cesare Leonardi o degli eredi legittimi.

 

ART. 10 – Disposizione finale.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi dello stato ed al Codice di Diritto Civile. In caso di insorgenza di controversie tra gli associati e l’Associazione in relazione all’applicazione, interpretazione, esecuzione del presente statuto, o comunque nei rapporti associativi le parti si obbligano a dirimere la controversia dapprima mediante rapporti diretti e nel caso la controversia permanga, rimettendola ad un collegio Arbitrale.
Il collegio Arbitrale sarà formato da tre Arbitri i quali o saranno nominati unitamente dalle parti o saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Modena.
In via residuale sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.